Descrizione
Dal 25 settembre al 27 ottobre 2024 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Ripatransone.
L’aspirante assegnatario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’articolo 20 quater della Legge Regionale 36 del 16/12/2005 e ss. mm. ii.:
- essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore alle 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del comune di Ripatransone;
- non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies.
- avere un ISEE, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non superiore al limite massimo di € 13.699,00 aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (costituite cioè da una sola persona) ed in tal caso il valore ISEE non deve essere superiore a € 16.439,00 ( limiti stabiliti dalla Regione Marche con DDS del 16 Gennaio 2024 n. 5); ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il presente requisito non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
- I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a) e b). Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d), presentano l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.
La domanda, in regola con la normativa sul bollo, deve essere presentata dal 25 settembre al 27 ottobre 2024, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello predisposto, in distribuzione gratuita presso la sede municipale e disponibile anche sul sito internet del comune al seguente indirizzo: https://www.comune.ripatransone.ap.it/.
Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive di notorietà.
La domanda, e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- consegna a mano PRESSO L’Ufficio Protocollo del Comune – P.zza XX Settembre 1, negli orari di apertura al pubblico,
- spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; per la verifica del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione;
- inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it .
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero le domande trasmesse da indirizzi PEC non appartenenti ai soggetti richiedenti comporterà l’esclusione della stessa.
Per maggiori informazioni contattare l' Ufficio Servizio Sociale ai seguenti recapiti telefonici: 0735.917338 - 0735.917310.
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Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2024, 14:36